IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni relativo a disposizioni sull'ordinamento didattico universitario; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale e' stato istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare il primo comma dell'art. 16 relativo alle modifiche di statuto; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto il decreto ministeriale del 23 febbraio 1994 che ha modificato l'ordinamento didattico relativo al corso di laurea in fisica; Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorita' accademiche di questa Universita' (consiglio della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali del 19 settembre 1995; senato accademico del 27 novembre 1995; consiglio di amministrazione del 30 novembre 1995) relativa all'adeguamento alla tabella XXI del corso di laurea in fisica; Rilevata la necessita' di approvare con urgenza la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto che il Consiglio universitario nazionale ha espresso, nella seduta del 17 aprile 1996, parere favorevole; Decreta: Lo statuto dell'Universita' dell'Aquila, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: gli articoli dal 117 al 121 sono modificati come segue; l'art. 122 e' soppresso con relativo spostamento dei successivi articoli. Art. 117 (Corso di laurea in fisica - Accesso, durata e organizzazione del corso). - L'accesso al corso di laurea e' regolato dalle disposizioni di legge. Il corso di laurea in fisica e' affine ai corsi di laurea in astronomia e scienza dei materiali. La durata degli studi del corso di laurea in fisica e' fissata in quattro anni, articolati in un triennio a carattere formativo di base, ed in successivi indirizzi di durata annuale. Il consiglio di corso di laurea puo' articolare ciascuno dei quattro anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane di insegnamento effettivo. La attivita' didattica formativa, teorica e pratica, comporta un totale di almeno 500 ore/anno. Essa e' comprensiva di esercitazioni numeriche e di laboratorio, di seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attivita' di tutorato, visite tecniche, prove parziali di accertamento, stesura e discussione di elaborati, applicazione di metodi computazionali a problemi fisici e all'analisi dei dati, nonche' eventuali altre forme di didattica. Parte della attivita' didattica pratica potra' essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilita' didattica del docente del corso, previa stipula di apposite convenzioni. I contenuti didattico formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nell'art. 119. Un corso di insegnamento annuale monodisciplinare e' costituito da almeno ottanta ore, di cui almeno venti a carattere integrativo. Un modulo semestrale e' equivalente alla meta' di una annualita'. I corsi di laboratorio sono costituiti da almeno centoventi ore di attivita' didattiche, comprensive della elaborazione dei dati. Entro il primo biennio del corso di laurea lo studente dovra' superare la prova di conoscenza di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalita' dell'accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea. Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente dovra' aver seguito diciotto annualita', di norma organizzati in diciassette corsi annuali e due corsi semestrali, e superato i relativi esami. E' consentita l'organizzazione di una annualita' in moduli differenziati. Inoltre lo studente deve superare l'esame di laurea. Art. 118 (Manifesto degli studi). - All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facolta', su proposta del consiglio di corso di laurea, definisce i piani di studio ufficiali del corso di laurea, comprendenti le denominazioni degli insegnamenti da attivare in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990. In particolare il consiglio di facolta': a) stabilisce, nel rispetto, del disposto dell'art. 119, i corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari i cui nomi dovranno essere desunti dai settori disciplinari. Stabilisce inoltre le qualificazioni piu' opportune, quali: I, II, istituzioni, avanzato, progredito, esercitazioni, laboratorio, sperimentazioni, nonche' tutte le altre che giovino a differenziare piu' esattamente il livello e i contenuti didattici; b) indica gli insegnamenti da frequentare e gli esami da superare al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresi', le eventuali propedeuticita'; c) indica le annualita' e i moduli comuni che costituiscono i corsi. Il consiglio di corso di laurea: stabilisce quali insegnamenti dell'ordinamento didattico approvato dalla facolta' siano da considerarsi semestrali, quali insegnamenti si possono articolare in moduli, ovvero quale parte di quelli annuali possa essere considerata equivalente ad un corso di insegnamento semestrale; puo' predisporre per ogni indirzzzo attivato piani di studio alternativi entro i quali lo studente puo' effettuare le scelte senza sottoporre il piano di studi all'approvazione del consiglio stesso. Art. 119 (Articolazione del corso di laurea). - Il corso di studi si articola in un triennio (equivalente ad almeno 1500 ore utilizzate come riportato nell'art. 117) prevalentemente di formazione di base ed un anno (equivalente almeno a 500 ore) dedicato all'orientamento scientifico e professionale in uno degli indiriazi indicati al punto B. A) FORMAZIONE DI BASE. Area formativa 1 - Matematica. Lo studente deve acquisire i concetti di base del calcolo differenziale ed integrale, dell'algebra lineare, della geometria, della meccanica analitica e dei continui, ed in generale gli strumenti matematici di base necessari per lo studio della fisica. Sono obbligatorie le seguenti annualita': n. 4 nei settori A01C Geometria; A02A Analisi matematica; A03X Fisica matematica. Area formativa 2 - Fisica. Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica generale, dei metodi di misura delle grandezze fisiche, dell'analisi dei dati e delle tecniche del laboratorio di fisica; dei principi della dinamica classica e relativistica, della meccanica dei fluidi, dei principi della termodinamica classica e statistica, dell'elettromagnetismo, dell'elettronica e dei dispositivi a semiconduttore, dell'ottica classica. Lo studente deve inoltre acquisire i fondamenti dell'elettrodinamica e della meccanica quantistica ed, in generale, le idee di base della fisica moderna. In particolare dovranno essere sviluppati i fondamenti della fisica teorica e dei metodi matematici connessi. Deve inoltre impadronirsi della fenomenologia e dei modelli della fisica atomica e molecolare, della fisica della materia condensata, della fisica nucleare e subnucleare, nonche' di elementi di astrofisica e cosmologia. Sono obbligatorie le seguenti 9 annualita': n. 2 in B01A Fisica generale; n. 3 di esperimentazione in B01A Fisica generale; B03X Struttura della materia; B04X Fisica nucleare e subnucleare; B05X Astronomia e astrofisica; n. 2 in B02A Fisica teorica; B02B Metodi matematici della fisica; n. 1 in B03X Struttura della materia; n. 1 in B04X Fisica nucleare e subnucleare. Area formativa 3 - Chimica. Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della chimica generale e inorganica, con elementi introduttivi di chimica organica. E' obbligatoria la seguente annualita': n. 1 nel settore C03X Chimica generale ed inorganica che puo' essere accompagnata da esercitazioni numeriche e/o di laboratorio. I corsi delle aree formative 1 e 2, quando non di esperimentazioni, sono accompagnate da esercitazioni numeriche che ne fanno parte integrante. Per consentire al consiglio di corso di laurea in fisica di pianificare l'organizzazione dei corsi, la scelta dell'indirizzo puo' essere richiesta all'atto dell'iscrizione al III anno. Lo studente potra' all'atto dell'iscrizione al IV anno, richiedere, mediante la presentazione di un piano di studi, di cambiare l'indirizzo motivando la richiesta. Il consiglio di corso di laurea puo', sulla base delle risorse disponibili, differenziare i corsi del triennio per gruppi di indirizzi. B) FORMAZIONE SCIENTIFICA E PROFESSIONALE. Il consiglio di corso di laurea puo', sulla base delle competenze locali e delle risorse disponibili, attivare uno o piu' indirizzi tra quelli che seguono e scegliera' le materie dai settori scientifico disciplinari la cui sigla inizi con una delle lettere a fianco indicate: indirizzo teorico-generale (A, B); indirizzo di fisica nucleare e subnucleare (B); indirizzo di fisica della materia (B); indirizzo di astrofisica e fisica dello spazio (B); indirizzo didattico e di storia della fisica (A, B, M); indirizzo di fisica dei biosisterni (B, C, E); indirizzo di fisica terrestre e dell'ambiente (B, D); indirizzo elettronico-cibernetico (B, K); indirizzo di fisica applicata (B, K). Ciascuno di questi indirizzi sara' articolato in quattro annualita' di cui almeno una organizzata in due moduli semestrali (che, a richiesta dello studente, potranno essere sostituiti da un'unica annualita') in modo che, complessivamente, almeno due annualita' siano strettamente caratterizzanti ed almeno una annualita' corrisponda ad un laboratorio specialistico. La facolta' di scienze matematiche fisiche e naturali, sulla base di effettive esigenze e competenze locali, puo' istituire un indirizzo locale che comunque dovra' mantenere la formazione di base riportata in A (Formazione di base) e la presenza di uno specifico corso di laboratorio caratterizzante. Art. 120 (Piani di studio). - Lo studente puo' predisporre un piano di studi diverso da quelli previsti dalla presente tabella purche' nell'ambito delle discipline effettivamente insegnate e nel numero di almeno diciotto annualita'. Il piano e' sottoposto all'approvazione del competente consiglio. Art. 121 (Esame di laurea). - Il consiglio di corso di laurea stabilisce le modalita' di svolgimento dell'esame di laurea che deve comprendere la discussione di una dissertazione scritta su un argomento coerente con il piano di studio dello studente. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in fisica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto, del quale potra' essere fatta menzione nel certificato di laurea. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'Aquila, 24 giugno 1996 Il rettore: BIGNARDI